
Amici di Luca Onlus
ARTICOLO 1
È costituita la Associazione “AMICI DI LUCA ONLUS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE” in breve denominabile anche come “ASSOCIAZIONE AMICI DI LUCA – ONLUS”
ARTICOLO 2
La Associazione ha sede in Gavi (AL) – Frazione Monterotondo – Località Valletta civico numero 187
ARTICOLO 3
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di beneficenza a favore di Enti, associazioni ed istituzioni che perseguono finalità di aiuto,sostegno,assistenza a persone bisognose di cure, istruzione, sostentamento e quant’altro necessario per la crescita e lo sviluppo armonico della persona.
La sua attività principalmente consiste nella organizzazione di manifestazioni, spettacoli,eventi di vario genere, da cui trarre gli emolumenti da devolvere per il conseguimento delle finalità della associazione stessa.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione ad essa direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stessa.
La associazione può emettere”titoli di solidarietà”
ARTICOLO 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo,da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati dai detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione.
- dei redditi derivati dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione,può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Il versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.
ARTICOLO 5
Sono aderenti dell’Associazione:
- i fondatori;
- i soci dell’Associazione;
- i benemeriti dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le medicazioni dello statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
Soni soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono beneficiari dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.
Sono benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di donazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e regolamento.
Il consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta- In caso di diniego espresso , il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio Direttivo riceva la notifica di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può aderire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tale caso l’efficacia della deliberazione di esecuzione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
ARTICOLO 6
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli aderenti;
- il presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
ARTICOLO 7
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).
Essa inoltre:
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ci sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è convocata Dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno aderenti o da almeno tre consiglieri.
La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno 15 (quindici) prima con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, conferendo ad essi apposita delega scritta.
L’assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza nomina il proprio Presidente-
Il Presidente della Assemblea nomina il segretario e se opportuno due scrutatori.
Il Presidente la Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e il voto in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redice verbale firmato dal presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.
ARTICOLO 8
L’Associazione è amministrata da un consiglio Direttivo da 8 (ooto9 membri, compresi il presidente, ed il Tesoriere che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Dalla nomina a Consigliere non segue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione della associazione.
Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due soci membri per discutere o deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale , amministrativa e su quant’altro stabilito per lo statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio è presieduto dal presidente facente funzioni.
Delle riunioni del consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 9
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio . Su deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
Al Presidente dell’Associazione compete , sulla base delle Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta , l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea, il consiglio Direttivo ed il Consiglio Esecutivo, ne cura l’esecuzione nelle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove sene presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e può all’Assemblea corredandoli di idonee relazioni.
ARTICOLO 10
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee. Del Consiglio direttivo,nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
ARTICOLO 11
Oltre alla tenuta dei libri dalla Legge, l’Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all’Associazione.
ARTICOLO 12
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua la relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ARTICOLO 13
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ARTICOLO 14
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per Legge, Statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 15
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Articolo 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ARTICOLO 16
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrio irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Alessandria.
ARTICOLO 17
Per disciplinare ci che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel V del Codice Civile.
Località Valletta 158 Monterotondo di Gavi (AL)
Amici di Luca ONLUS
C.F. associazione 92028260062